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Frangisole, la protezione nata dal design

17 Gennaio 2017 Blog 0
Frangisole, la protezione nata dal design

Esteticamente donano un valore aggiunto, sono altamente utili e immancabilmente ci proteggono dalla potenza solare che in altro modo danneggerebbe le superfici esterne delle nostre abitazioni e non solo, rendendo gli interni più caldi del necessario.

I frangisole, infatti, in primo luogo servono a questo: a schermare i muri esterni affinché la casa o l’edificio interno resti fresco e richieda meno energia per raffreddare, o addirittura nulla, in casi di progettazione con ottimo isolamento. Sono molte le possibilità di applicazione, differenti in forme e posa.

La scelta dipende dallo stile esterno dell’ambiente e del luogo da proteggere, affinché sia rispettata la natura dell’estetica iniziale.

Tantissimi i materiali impiegati per questi elementi di protezione: dal semplice legno a materiali più particolari come le tecno ceramiche o le più svariate tipologie di metalli.

Di grande gusto e spesso impiegato, anche il legno assume fondamentale importanza nella realizzazione dei frangisole per esterni. Lamelle, asticelle o assiti, rivestiti con materiali protettivi, svolgono funzione mirata di assorbimento e protezione dei raggi solari, con effetti immediati riscontrabili all’interno dell’ambiente abitativo.

 

Anche le porte antieffrazione, quelle che normalmente chiamiamo blindate, hanno una classe di sicurezza con la quale si misura la capacità della loro resistenza ai ladri: approfondiamo l’argomento!

17 Gennaio 2017 Blog 0
Anche le porte antieffrazione, quelle che normalmente chiamiamo blindate, hanno una classe di sicurezza con la quale si misura la capacità della loro resistenza ai ladri: approfondiamo l’argomento!

Questione di classe. Anche le porte antieffrazione, quelle che normalmente chiamiamo blindate, hanno la loro. In sei classi, infatti, regolate dalla norma Uni En 1627, si misura la capacità della loro resistenza ai ladri; queste sono distinte dal superamento di specifici test, con criteri che riguardano la serratura, la tenuta della blindatura e anche la qualità dell’isolamento termoacustico.

«I prodotti devono superare una prova tipo presso un istituto specializzato. E poi devono sottostare a controlli periodici di produzione, che garantiscano la conformità al campione iniziale provato», spiega Renato Gasperotti, presidente Ucct (Unione costruttori chiusure tecniche). I test, secondo le norme Uni En 1628, 1629 e 1630, servono a determinare la resistenza al carico statico, dinamico e manuale. «Le prove – continua Gasperotti – mettono in luce le carenze progettuali, anche nei particolari che possono inficiare la sicurezza di tutta la struttura, come il diametro delle viti o le saldature imperfette. E simulano l’attacco di un malintenzionato, secondo particolari strategie e con un preciso set di strumenti da scasso a disposizione». Attrezzature e tempo di effrazione definiscono il livello di resistenza.
Per capire in modo indicativo le differenze, la classe 1 (livello più basso) è efficace contro chi utilizza solo la forza fisica per aprire la porta. La classe 2 è invece in grado di resistere a tentativi di scasso con attrezzi semplici (cacciavite, tenaglie eccetera). Per la porta di classe 3, il test prevede anche l’uso di un piede di porco e simili. Mentre la classe 4 è adatta a respingere uno scassinatore esperto, che può servirsi anche di seghe, accette, scalpelli e trapani portatili a batteria. Si aggiungono poi attrezzi elettrici più sofisticati come le seghe a sciabola (classe 5) e ad alta potenza (classe 6). In base alla classe, sono richiesti tempi netti massimi di attacco da 3 a 20 minuti, mentre i tempi totali – che includono l’osservazione, la preparazione degli attrezzi, il cambio punte – vanno da 15 a 50 minuti.

Su quale porta orientarsi per proteggere la propria abitazione? In generale, per un appartamento in condominio può essere sufficiente una classe 2. Per appartamenti signorili, con beni di lusso, è consigliabile una classe 3. Per villette e case unifamiliari sono preferibili le classi 3 e 4. Mentre le classi 5 e 6 sono più adatte ai negozi, ma nulla impedisce – se non il prezzo, pari a circa il doppio di una classe 3 (vedi sotto) e la relativamente difficile reperibilità – di sceglierle per la propria casa. «Per una buona sicurezza bisogna quindi prendere in considerazione le classi 3 o 4», sintetizza Gasperotti. Ma qual è il costo? «Esclusi montaggio e Iva, una classe 3 costa intorno ai mille euro. Mentre una di classe 4 circa 1.300».

Un buon sistema di allarme antintrusione (vedi Casa24 Plus del 28 giugno, ndr) serve a poco senza una porta blindata, come anche questa può rivelarsi inutile se poi è facile l’ingresso, ad esempio, dalle finestre. «I punti di attacco sono i meccanismi di movimentazione e il vetro – afferma Marianna Frugiuele, divisione Ricerca e sviluppo di Spi Finestre –, sui primi ci si può tutelare grazie ai cosiddetti funghi antieffrazione, che rendono più difficile l’apertura assicurando le ante». Una sorta di aggancio che impedisce la forzatura con scalpelli o altri arnesi. «I vetri hanno già alcuni obblighi imposti dalla norma Uni En 356 che valuta tra l’altro la sicurezza al di sotto del metro dal piano di calpestio (si pensi alle porte finestre). Ma si può prevedere comunque un doppio vetro stratificato su tutte le finestre. Mentre la maniglia deve essere con chiave o bottone, per evitare che il ladro, attraverso un foro nel telaio, inserisca un perno con cui farla girare facilmente». Questi accorgimenti fanno salire il prezzo delle finestre, rispetto a quelle più indifese, solo di pochi punti percentuali.

Fonte: www.casa24.ilsole24ore.com

Detrazioni Fiscali 2017, approvate definitivamente senza modifiche

7 Dicembre 2016 Blog 0
Detrazioni Fiscali 2017, approvate definitivamente senza modifiche

Agevolazioni fiscali 2017: l’iter

Oggi – 7 dicembre 2016 – dalle 13:30 era iniziato il voto di fiducia sul testo (blindato) Finanziaria, che contiene i Bonus Fiscali 2017 (Ecobonus, Sisma Bonus, Bonus Mobili, Bonus Ristrutturazioni). L’articolo 2 verrà approvato così come era arrivato al Senato, senza modifiche. Il che significa che saltano gli ultimi emendamenti sui quali la Commissione Ambiente alla Camera aveva trovato l’accordo: credito d’imposta 65% per classificazione sismica, bonus 65% per bonifica amianto, cessione del credito d’imposta per singole unità abitative, detrazione 50% per sistemazione a verde di aree pertinenti, cessione del credito di imposta dai soli fornitori alle banche per ecobonus e sisma bonus.

Clicca qui per leggere l’articolo dedicato a tutte le detrazioni fiscali 2017 contenute nella Finanziaria 2017.
Detrazioni Fiscali 2017: Bonus ristrutturazioni, Bonus Mobili, Ecobonus, cosa cambia?

L’esame è iniziato dall’articolo 1 della Legge di Bilancio 2017 per poi proseguire conl’articolo 2, il cuore delle detrazioni fiscali 2017. La vittoria del NO al Referendum Costituzionale e la conseguente crisi di Governo rischiava di rallentarne il percorso ma Mattarella, proprio per questo motivo, ha congelato le dimissioni di Matteo Renzi, che si concretizzeranno solo dopo il via libera definitivo alla Legge Finanziaria, che era passata alla Camera ma non al Senato.

Alla Camera l’articolo 2, quello che contiene il pacchetto detrazioni fiscali, non era stato affrontato. La base da cui partire è costituita dalle modifiche approvate dalla commissione Bilancio della Camera e le detrazioni dovrebbero rimanere le stesse, visto che il testo è stato blindato.

Ecobonus nella Finanziaria 2017

Per l’Ecobonus, detrazione fiscale per la riqualificazione energetica, la proroga vale fino a 2021, con delle percentuali di detrazione tra al 70% e al 75% per i condomini. Per la case, invece, si parla di detrazione al 65% esteso al 2017.

Bonus ristrutturazione edilizia nella Finanziaria 2017

Il Bonus ristrutturazioni è prorogato fino al 2017 con una detrazione del 50%. Al suo interno, il Bonus Mobili, valido anche per il 2017 con la possibilità di detrarre le spese di acquisto di mobili al 50%.

Finanziaria 2017: Bonus Alberghi

Il Bonus Alberghi, prorogato fino al 2018 compreso con la possibilità di detrarre le spese per il 65% della spesa.

Sisma Bonus nella Finanziaria 2017

Ricordiamo anche il Sisma Bonus, con le “scale” di detrazione che si applicano a seconda della classe antisismica raggiunta dopo l’intervento: 50, 70, 80% per le case e 50, 75, 80% per i condomìni.

La Legge di Bilancio sarà approvata oggi sul testo licenziato dalla Camera. Nessun voto sugli emendamenti in Commissione, dunque. Ma voto direttamente in aula, con fiducia posta dal governo sul provvedimento. La prima chiama inizierà alle 13.30.

Incerto è il destino del piano di prevenzione sismica Casa Italia

Cosa prevede Casa Italia contro il terremoto e il dissesto idrogeologico?

Tra gli altri provvedimenti lasciati in sospeso dal Governo Renzi sconfitto al referendum c’è il decreto terremoto (il “decretone”, che comprende il primo e il secondo decreto terremoto), che però non è a rischio perchè non è nella Finanziaria e il testo è blindato.

Finanziaria, le detrazioni fiscali 2017 che saltano

La crisi politica ha però allontanato la possibilità che venisse confermato una serie di modifiche su cui la Commissione Ambiente alla Camera aveva trovato l’accordo e sarebbe entrata nella legge di Bilancio se non fosse intervenuta la crisi di Governo:
– credito d’imposta 65% per le spese di classificazione sismica,
bonus 65% per la bonifica amianto,
– possibilità della cessione del credito d’imposta anche per le opere in singole unità abitative,
detrazione 50% per la sistemazione a verde di aree scoperte di pertinenza,
ampliamento del perimetro della cessione del credito di imposta dai soli fornitori alle banche, per l’ecobonus e il sisma bonus.

Queste modifiche saltano.

Fonte: WWW.EDILTECNICO.IT

 

Detrazione fiscale infissi anno 2016

17 Gennaio 2016 Blog, latest news, Senza categoria 0
Detrazione fiscale infissi anno 2016

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L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

In particolare, la detrazione, che è pari al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015, è riconosciuta se le spese sono state sostenute per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
  • il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi)
  • l’installazione di pannelli solari
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Per quanto riguarda la Detrazione fiscale infissi anno 2016 va segnalato che:

  • dall’1 gennaio 2016 il beneficio sarà del 36%, cioè quello ordinariamente previsto per i lavori di ristrutturazione edilizia
  • la detrazione deve essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo
  • le spese sostenute prima del 6 giugno 2013 fruivano della detrazione del 55%
  • è aumentata dal 4 all’8% della percentuale della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare all’impresa che effettua i lavori.

In pratica la Detrazione fiscale infissi anno 2016 è ridotta al 36%

Non è più previsto l’obbligo di effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate quando i lavori proseguono per più anni (Dlgs n. 175/2014 – semplificazioni fiscali)

Quali spese

La Detrazione fiscale infissi anno 2016 (e non solo infissi) spetta per le spese sostenute, e rimaste a carico del contribuente (per es. non incentivati dal Comune) per:

  • interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un’apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a 100.000 euro
  • interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. La condizione per fruire dell’agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, in un’apposita tabella (i valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con il decreto del ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre
  • l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro
  • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. La detrazione spetta fino a un valore massimo di 30.000 euro
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro
  • interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, con un limite massimo della detrazione pari a 30.000 euro.

Attenzione: la Detrazione fiscale infissi anno 2016 del 65% si applica anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente: a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015; b) per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al Dlgs 311/2006, sostenute dall’1 gennaio al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro; c) per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Fonte: Agenzia delle Entrate